Assicurazioni e sesso: la UE dice stop alle discriminazioni

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Assicurazione in base al sesso 

“Le donne pagano meno di assicurazione auto” … probabilmente non sentiremo più dire questa frase.

La UE dice basta agli “sconti rosa” applicati da numerose compagnie assicurative alle donne che stipulano un’assicurazione con loro. Il sesso dell’assicurato, secondo la Corte di Giustizia Europea, non può essere fattore di discriminazione nella costruzione di una tariffa assicurativa. La causa 236/09, promossa alla corte del Lussemburgo dall’Association Belge des Consommateurs Test-Achats e a., e dalle figure di Yann Van Vugt e Charles Basselier, sembra in grado di scatenare un terremoto nel mondo delle assicurazioni, che da sempre, fondandosi su parametri statistici, differenziano il rischio a seconda del sesso oltre che di altri fattori meritevoli di considerazione in aggiunta al fatto di essere uomo o donna.

Il fatto che ogni discriminazione diretta e indiretta sul sesso debba essere abolita implica, tra le tante conseguenze, che una serie di compagnie assicurative, online in maggioranza, come Con Te del Gruppo Admiral, Dialogo di Fondiaria Sai, Quixa di Axa e Zurich Connect di Zurigo non potranno più proseguire la loro politica di polizze agevolate dedicate alle donne, dal momento che lo scopo perseguito da tale direttiva nel settore dei servizi assicurativi è l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex.

Probabilmente non mi troverei in accordo con una simile regola (non perché sia contrario al divieto di discriminazione tra uomo e donna quanto perché se una tariffa scaturisce da una statistica accusare i numeri di discriminare qualcuno sarebbe quantomeno inopportuno, tanto più che la statistica di per sé è già quanto di più discriminatorio possa esistere -basti pensare a chi paga l’assicurazione senza dare sinistri per tutta la vita contro chi dopo un anno dà già 2 o 3 milioni di euro di danno!-), se non fosse per un passaggio che non risulta ancora perfettamente spiegato ma che mi sembra lasci spazio alla ragione per un proseguire del corretto lavoro di statistici ed attuariali: al punto 6.2 della sentenza leggiamo:

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all’articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione.

Viene insomma ricordato che il fattore sesso può essere effettivamente determinante nella compilazione di una statistica, come ricorda un passaggio precedente della sentenza stessa, in cui si andava ad analizzare il contesto normativo dell’Unione Europea, che recita esattamente così:

Talune categorie di rischi possono variare in funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è un fattore determinante, ma non necessariamente l’unico, nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto concerne i contratti di assicurazione di questo tipo di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la norma unisex. Cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva.

Sembra insomma che un minimo di spazio alla ragione possa trasparire da questi passaggi che ricordano come normalmente possa esistere la necessità di “discriminare” al fine di compilare una corretta statistica.

Senza volere entrare nel merito della questione giuridica posso solamente dire, a titolo assolutamente personale, che se da un lato trovo sbagliato concedere uno sconto indiscriminato sulla base dell’appartenenza ad un sesso considerato meno “sinistroso”, dall’altro ritengo essenziale continuare a modulare le tariffe tenendo conto dei fattori che variano effettivamente il rischio (ricordo che le R.C. Auto non sono le uniche polizze di assicurazione che vanno in base al sesso, ricordiamo ad esempio la Temporanea Caso Morte o la Rendita Vitalizia Immediata, due polizze in cui l’aspettativa di vita residua svolge un ruolo imprescindibile nella determinazione del premio assicurativo). Posto che viene messo un paletto di 5 anni per rianalizzare i dati ma non viene posto un limite di tempo effettivo in merito alla durata di applicazione delle differenze non saprei dire sinceramente quando questa decisione della Corte di Giustizia Europea diventerà effettiva, anche se presumibilmente il 21 dicembre 2012 qualcosa dovrà cambiare.

Nella pratica, se la norma venisse applicata in maniera pedissequa, per le donne italiane dovrebbe vedersi un aumento di premio delle polizze infortuni ma anche un aumento delle entrate da rendita assicurativa, come già anticipato tempo fa dall’Avvocato Generale Juliane Kokott.

 

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5 commenti

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  2. vorrei però farti notare che allora anche il lavoro femminile , almeno per le donne non ancora in menopausa, dovrebbe esser pagato di meno perchè c’è il rischio che esse rimangano incinta.
    invece ciò non avviene ed i contratti sono nazionali e con gli stessi parametri per ambo i sessi.
    la discriminazione anti-maschile, come spesso accade al di là della retorica del politicamente corretto, sta nell’applicare sempre l’interpretazione più sfavorevole agli uomini.

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