Rottamazione RC Auto 

Con la rottamazione del mezzo cosa bisogna fare dell’R.C. Auto?

La domanda, apparentemente semplice, viene in realtà posta abbastanza spesso dai clienti, che spesso non sono per niente aiutati dagli assicuratori, i quali (non tutti) preferiscono risolvere la pratica sbrigativamente sospendendo la polizza o girandola su un mezzo appena acquistato.

L’alternativa (che nel dopo Legge Bersani è la più conveniente per chi vuole provare a risparmiare sulla propria assicurazione R.C. Auto) che viene suggerita anche dalle disposizioni ISVAP è il rimborso del premio residuo in caso di rottamazione del mezzo.

Posto che occorre avvisare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione quando avviene la rottamazione è infatti possibile riconsegnare in agenzia

  • Contrassegno

  • Certificato di Assicurazione

  • Carta Verde (se la abbiamo)

e richiedere a questo punto, anzi che il trasferimento della polizza sul nuovo mezzo, la restituzione della parte di premio non goduta (al netto delle imposte, che lo Stato si tratterrà comunque, ma di quello non potrete fare una colpa al vostro assicuratore di fiducia!).

Si fa dunque chiarezza una volta per tutte su quale sia l’opzione più conveniente in caso di rottamazione del mezzo, dopo che per anni chi si trovava a liberarsi di un’auto, moto o scooter si è sentito raccontare mille versioni differenti circa le azioni da compiere e i vantaggi o svantaggi che queste porterebbero.

Un altro dubbio da sfatare in questo delicato passaggio dell’R.C. Auto riguarda il mantenimento della Classe di Merito CU. Posto che l’attestato di rischio è valido 5 anni non perderemo la nostra Classe Universale in caso di rottamazione dell’auto (o di qualsiasi altro mezzo), quindi anche in questo caso niente paura, chiedere indietro i soldi all’assicurazione non vi comporterà problemi nemmeno in questo senso!

Ricordate quando doveste compiere questa azione anche un altro passo importante (che ha a che vedere solo di riflesso con le assicurazioni ma è indispensabile) ovvero farvi rilasciare un certificato di rottamazione da esibire in agenzia: questo documento è importante perché vi solleva da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa (oltre che evitarvi di pagare il bollo auto!) e solo manlevandovi da tali responsabilità, facendo così cessare il rischio, potrete annullare la vostra R.C. Auto!

Commenti

8 commenti a “R.C. Auto e rottamazione del mezzo”

  1. maria dattesi on 6 Marzo 2012 18:46

    La mia assicurazione scade il 18.03.2012, la macchina però sarà rottamata fra una settimana circa, volendo cambiare assicurazione con l’auto nuova che ho comprato il mio vecchio assicuratore potrà impedirmelo visto che non ho rispettato i 15 gg di tempo per la disdetta? tra l’altro sono obbligatori anche in caso di rottamazione? grazie

  2. assicuri.com on 8 Marzo 2012 21:47

    Buongiorno Maria
    non ci sono obblighi di disdetta in caso di rottamazione, può cambiare assicurazione tranquillamente.

  3. Carlo on 22 Giugno 2012 11:47

    Buongiorno,
    avrei una domanda da porvi: ma in questi casi (rottamazione, vendita, etc), si ha diritto alla restituzione della sola rca non goduta o anche le garanzie accessorie (se presenti in polizza)?

    Grazie e buona giornata.

  4. assicuri.com on 22 Giugno 2012 13:34

    Buongiorno Carlo
    se non diversamente specificato della sola RCA

  5. FRANCO on 5 Marzo 2013 08:48

    Ho fatto rottamare l’auto il 4 Marzo 2013 e l’assicurazione scade il 18 Marzo 2013.
    Avendo acquistato un’altra auto e volevo cambiare compagnia assicurativa,la nuova compagnia mi ha risposto che devo attendere la scadenza della polizza per assicurare la nuova auto altrimenti devo arretrare di un anno su classe di merito e con conseguente aumento del premio perché risulterei non assicurato.
    Com’è possibile che per 14 giorni avvenga questo problema ?
    Premetto che sono già in possesso dello stato di rischio.

  6. assicuri.com on 10 Marzo 2013 22:39

    Buongiorno Franco
    perché il suo attestato le è già arrivato ma come potrà notare leggendolo prenderà vigore solo il 18 marzo.

  7. giorgio bertelli on 21 Marzo 2013 18:38

    buongiorno, ho acquistato una vettura e ho trasferito l’assicurazione della vecchia auto su quella nuova. la vecchia vettura è custodita in uno spazio privato.
    la zurich dice che se non la vendo o rottamo entro 30gg passeranno il mio contratto (1c)in 14 classe ? ha senso?
    grazie GB

  8. assicuri.com on 2 Aprile 2013 20:48

    Buongiorno
    in realtà non dovevano proprio tenerle la classe se non ha perso possesso del mezzo.

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