R.C. Auto e aree private

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L’Assicurazione R.C. Auto non copre nelle aree private, ma solo sulle strade pubbliche: questo lo sanno anche i sassi. Quello che non tutti sanno è che, per offrire maggiore tutela all’automobilista, in Italia esistono aree private equiparate alle strade pubbliche (nelle quali quindila polizza R.C. Auto copre regolarmente).

Assicurazione R.C. Auto e Area di Servizio

La sentenza 511/2011 della Cassazione ad esempio equipara un’area di servizio ad una strada pubblica, stabilendo che se si facesse un incidente ad esempio in un benzinaio, la polizza R.C. Auto eccezionalmente finirebbe con il coprire i danni che facciamo! Secondo questa falsariga si finisce con il considerare aree in cui la polizza R.C. Auto copre i danni

  • Il parcheggio di un supermercato o di un centro condominiale
  • Le aree di servizio autostradali (es. quelle degli Autogrill)
  • I cortili condominiali
  • I parcheggi confinanti con una strada pubblica e non adeguatamente recintati
  • Le strade private che usufruiscono di alcuni servizi pubblici (ad esempio la manutenzione)
  • Gli autolavaggi

Questo indipendentemente dall’opinione del proprietario dell’area, che può essere scavalcata dalla legge.

L’Adiconsum si dice soddisfatta diu questa decisione, non disdegnando una copertura aggiuntiva per i consumatori, specialmente quando così estesa ed economicamente utile per chi commettesse un danno.

Legge 990/1969 – alle origini della decisione

Ma come si è arrivati a sovvertire un principio così elementare come il fatto che l’Assicurazione R.C. di legge copra solo nelle aree pubbliche? La risposta sta nell’interpretazione della legge 990/1969, (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che parla di copertura R.C. Auto su strade di uso pubblico e “su aree a queste equiparatenon specificando quali esse siano, creando grossi dubbi di interpretazione.

Sbarrare una strada privata

Chi volesse levarsi dall’impiccio di avere una strada privata considerata pubblica dovrà quindi, secondo l’orientamento più comune della giurisprudenza, sbarrare la strada o l’area, o quantomeno mettervi una catena che ne impedisca l’accesso: in quel caso non solo le intrusioni non autorizzate con conseguente incidente causano la rivalsa, ma i rimborsi in caso di investimento di un pedone saranno drasticamente elevati.

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