Ritiro patente: in quali casi è previsto?

In quali casi è previsto il ritiro della patente di guida ai sensi del Codice della Strada?

 

Siete in molti a chiedercelo, anche perché lo Stato non fa molto per informare i cittadini di quali siano le violazioni più gravi al regolamento (personalmente sono del parere che spesso basterebbe un po’di buona informazione a scoraggiare un’alta percentuale di infrazioni): cerchiamo dunque di tirare giù un elenco in modo da capire quando siamo costretti a “salutare” per un po’la nostra licenza di guida senza passare per il meccanismo dei punti patente.

 

Patente ritirata

 

Quando viene ritirata la patente

 

I casi che prevedono il ritiro della patente sono i seguenti:

  • Guida con patente scaduta
  • Guida con patente estera (se il conducente è residente in Italia da più di un anno)
  • Guida in mancanza di esame di revisione
  • Inidoneità temporanea alla guida (a seguito di accertamento sanitario)
  • Sistemazione errata del carico sull’autoveicolo, solo a seguito di una mancata correzione su invito degli organi di polizia preposti
  • Qualsiasi fatto che comporti revoca permanente o sospensione a tempo determinato del documento di guida

Differenza tra sospensione e ritiro della patente

 

Che differenza c’è tra sospensione e ritiro della patente di guida? anche in questo caso l’informazione è scarsa, vediamo dunque di offrire una spiegazione: il ritiro è immediato, e viene operato dagli organi di polizia, inoltre non appena avviene l’adempimento alla prescrizione il documento viene restituito senza esitazione. Ben più laboriosa è invece la trafila della sospensione, che deve essere ordinata dal prefetto, da un giudice o dalla motorizzazione civile (è questo il classico caso per il quale sarebbe errato parlare di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, più corretto sarebbe parlare di sospensione), ma sulle cause di quest’ultima discuteremo in un nuovo articolo.

 

Guida con patente ritirata

 

Inutile precisare che sconsiglio vivamente di guidare dopo che vi è stata ritirato il permesso di guida (ovviamente finché non ve lo restituiscono) … tuttavia se voleste provare questa “ebbrezza” è giusto informarvi che potrebbe costarvi assai caro: l’art. 216 Codice della Strada prevede che

 

“Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa”.

 

Il permesso provvisorio di circolazione

 

In caso di ritiro della patente vi verrà fornito dagli agenti un “permesso provvisorio di circolazione”: questo servirà a condurre il vostro mezzo nel punto di deposito o di custodia che voi deciderete (o che, in mancanza di una vostra decisione in tempo ragionevole, la polizia stessa vi indicherà).

 

Nella speranza di avere risposto alla maggior parte dei vostri quesiti riguardo a questo spinoso argomento, vi invito ad utilizzare l’apposita area commenti per ulteriori dubbi o domande.

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