Assicurazione R.C. Auto con impresa non abilitata: come comportarsi?

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Truffa fontana di Trevi

L’assicurazione R.C. Auto stipulata con un’impresa non abilitata è una delle questione più spinose a cui possa andare incontro il conducente di un mezzo di trasporto.

E’di questa mattina la precisazione dell’ISVAP riguardo al caso di AALP Autotempo: AALP è una società francese (con regolare sede a Lille) segnalata dalla stessa ISVAP con un comunicato stampa del 7 dicembre 2010 come intermediario non abilitato ad operare in Italia. Con la nota del 7 febbraio 2011 pare ci sia una parziale marcia indietro, in quanto l’Istituto di Vigilanza precisa che “risulta abilitata all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa in Italia la società di intermediazione francese denominata AALP”,avente sede in Francia, 183 Rue Nationale, 59800 Lille, proprietaria del marchio commerciale Autotempo”. Sembrerebbe un rientrato allarme insomma … proseguendo nella lettura del comunicato stampa notiamo però una precisazione fondamentale: “AALP può intermediare contratti assicurativi a partire dal 28 novembre 2010 purché emessi da imprese di assicurazione italiane regolarmente autorizzate oppure estere regolarmente abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C. auto in Italia. L’identità dell’impresa assicurativa che emette i contratti di assicurazione deve essere chiaramente indicata sulla documentazione contrattuale consegnata da AALP”.

Insomma, va bene che AALP venda contratti R.C. Auto in Italia, in quanto realmente abilitata a farlo, a patto che non venda polizze di assicurazione francesi di aziende non autorizzate in Italia: se una compagnia di assicurazione non è autorizzata ad esercitare l’R.C. Auto in Italia la polizza è come se non esistesse, anche se stipulata tramite enti autorizzati ad intermediare polizze!

Ultima precisazione che l’ISVAP offre nel comunicato stampa di questa mattina è la seguente: “l’unica fattispecie in cui il contratto di assicurazione r.c. auto può essere emesso da una impresa di assicurazione estera non abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo R.C. Auto in Italia è il caso di importazione di veicoli da uno Stato membro all’altro, a condizione che la durata della garanzia assicurativa non sia superiore a 30 giorni e che l’assicurato possa documentare che il veicolo è effettivamente oggetto di importazione”.

Come dire, va bene una polizza temporanea quando si importa il veicolo da uno Stato membro, per tutto il resto le assicurazione estere non abilitate sono da evitare assolutamente! (personalmente, per evitare di dovere documentare l’importazione, a meno che non ci sia un risparmio davvero esorbitante -cosa che mi stupirebbe- eviterei anche di stipularvi una polizza temporanea).

Siccome il fenomeno delle assicurazioni fantasma è già sufficientemente diffuso in tutte le sue sfumature (abbiamo già parlato di Axa Belgium in questo post, mentre è del 18 gennaio un altro comunicato ISVAP sulla S.C. Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A., anch’essa non abilitata) mi sembrerebbe doveroso che l’Istituto di Viglianza fornisse un elenco aggiornato in bella mostra delle imprese con le quali un consumatore può acquistare un contratto R.C. Auto regolare, magari raggiungibile direttamente dalla homepage del sito internet ISVAP!

Riguardo alle conseguenze della stipula di contratti con imprese non autorizzate la legge non ammette ignoranza e parla chiaro, precisamente all’art. 167 del Codice delle Assicurazioni Private (nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate):

  1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresaalla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

  2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall’assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Al riguardo ritengo necessario spendere due parole anche riguardo ad un altro caso sfavorevole per il consumatore, ovvero quello di assicurazione in liqidazione coatta amministrativa (è recente il caso di Progess Assicurazioni, fino a poco tempo fa unico baluardo delle imprese di assicurazioni aventi sede legale nel sud Italia (a Palermo per l’esattezza) ed oggi tristemente posta in liquidazione. Le imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa (la procedura concorsuale che deve essere utilizzata in tutti i casi in cui la legge imponga lo scioglimento dell’impresa di assicurazione) concede agli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro i 60 giorni immediatamente successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione una semplice priorità rispetto agli altri titolari di crediti verso l’impresa … nel caso residuassero altri soldi verrà rimborsata la frazione di premio non goduto ai titolari dei contratti.

In conclusione il consiglio è: fatevi fare tutti i preventivi per la polizza auto che ritenete opportuni (anzi, più preventivi avete meglio è, ma state attenti a non farvi rifilare un’assicurazione non valida!) … a difesa della categoria mi sento perlomeno di tranquillizzarvi dicendo che gli assicuratori e i broker assicurativi italiani sono normalmente validi professionisti, che nella quasi totalità dei casi non propongono polizze truffaldine, percui quello delle assicurazioni non abilitate è più un problema legato a truffatori di professione o ai rischi del “fai da te” che non alla consulenza assicurativa, che potrà anche avere dei difetti ma non è truffaldina!

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