L’ISVAP con due lettere al mercato ha precisato quali siano le misure restrittive nei confronti della Libia, che per comodità vi riporto sotto volutamente prive di qualsiasi commento:
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti di dimostranti pacifici. (2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione. (3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in attacchi nei confronti della popolazioni e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. (4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari. (5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. 2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). Articolo 2 1. L’articolo 1 non si applica: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo; b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso; c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale; d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale; autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»)
2. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. Articolo 3 È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia. Articolo 4 1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione. 2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione. 3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro. Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), elencate nell'allegato I; b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II. 2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che: a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione. 4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se: a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione. 5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. 6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6. 8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.
9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. Articolo 6 1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente: a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato III; b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato IV, sono congelati. 2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente. 3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e approvazione di quest'ultimo; o b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno. 5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. Articolo 7 Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità. Articolo 8 1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche. Articolo 9 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III. 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV. 3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni. 4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità. Articolo 10 1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. 2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato. Articolo 11 Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe. Articolo 12 1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza. 2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte. Articolo 13 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.
ALLEGATO I Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1/7/1950. Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 2. DIBRI, Abdulqader Yusef Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia. Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 3. DORDA, Abu Zayd Umar Direttore, Organizzazione esterna di sicurezza. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 5. MATUQ, Matuq Mohammed Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms. Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 7. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 9. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 12. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 13. GHEDDAFI, Saadi Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/5/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 14. GHEDDAFI, Saif al-Arab Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 15. GHEDDAFI, Saif al-Islam Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan. Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO II Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’ud Posizione: Comandante delle forze armate N o 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. 28.2.2011 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 6. QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. 28.2.2011 7. AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 8. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 9. Generale TOHAMI, Khaled Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 10. FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011
ALLEGATO III Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 1. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 3. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 5. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011. 6. GHEDDAFI, Saif al-Islam Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti. Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO IV Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud Posizione: Comandante delle forze armate N o 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. 28.2.2011 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 6. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1/7/1950 Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 7. DIBRI, Abdulqader Yusef Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. 28.2.2011 8. DORDA, Abu Zayd Umar Posizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 28.2.2011 9. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Posizione: Ministro della difesa Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 28.2.2011 10. MATUQ, Matuq Mohammed Posizione: Segretario per i servizi. Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e delle violenze. 28.2.2011 11. QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. 28.2.2011
12. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. 28.2.2011 13. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Posizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle forze speciali. Numero di passaporto: 014797 Data di nascita: 25/5/1973 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 28.2.2011 15. GHEDDAFI, Saif al- Arab Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi) Posizione: Direttore dell'intelligence militare. Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 17. AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 19. Generale TOHAMI, Khaled Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 20. FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011
REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( 1 ), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, considerando quanto segue: (1) In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione. (2) Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. (4) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC. (6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati. (7) Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «fonti», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche; e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»); g) «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. Articolo 2 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia. 3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. Articolo 3 1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia; L 58/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011 ( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia; d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). 2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. Articolo 4 Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 1 ), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione ( 2 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi. Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 6 1. Figurano nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011). 2. Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell’allegato II che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici, che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto la commissione di gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo aggressioni in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili, o come persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure le entità da loro possedute o controllate. 3. Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. 4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni. 3.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/3 ( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. ( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Articolo 7 1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati; a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che: a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata, e b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione. Articolo 8 In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III; d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, e f) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 9 1. L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1. 2. L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni. L 58/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011 Articolo 10 In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che: i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati II o III; ii) il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2; b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi; c) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione. Articolo 11 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 2. Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione. Articolo 12 Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970 (2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse - o le misure contemplate nel presente regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo. Articolo 13 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all’articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. 2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Articolo 14 Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 15 La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 16 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II. 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato III. 3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo. 5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza. 6. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Articolo 17 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica. Articolo 18 Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato IV. Articolo 19 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione. Articolo 20 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente MARTONYI J.
ALLEGATO I Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4 1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari); 1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 3. Veicoli: 3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; 3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica; 3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; 3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili; 3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi. 4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler); 4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari; 4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate: a) amatolo; b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto); c) nitroglicole; d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e) cloruro di picrile; f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari: 5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio; 5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici. Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione: — le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive; — le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. 8. Filo spinato tagliente. 9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.
ALLEGATO II Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1 1. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 3. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Ha ordinato la repressione delle manifestazioni; è responsabile di violazioni dei diritti umani. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 5. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. 6. GHEDDAFI, Saif al-Islam Direttore della Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud Posizione: Comandante delle forze armate No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. 28.2.2011 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare Membro di alto livello del regime. 28.2.2011 5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 6. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1/7/1950 Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 7. DIBRI, Abdulqader Yusef Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. 28.2.2011 8. DORDA, Abu Zayd Umar Posizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. 28.2.2011 9. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Posizione: Ministro della difesa Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. 28.2.2011 10. MATUQ, Matuq Mohammed Posizione: Segretario per i servizi. Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e delle violenze. 28.2.2011 11. QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. 28.2.2011 L 58/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 12. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. 28.2.2011 13. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Posizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle forze speciali. Numero di passaporto: 014797 Data di nascita: 25/5/1973 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 28.2.2011 15. GHEDDAFI, Saif al- Arab Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi) Posizione: Direttore dell'intelligence militare. Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 17. AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 19. Generale TOHAMI, Khaled Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 20. FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011
ALLEGATO IV Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro: BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85
Fax: (32 2) 299 08 73
COMUNICATO DELL’11 MARZO 2011
In data odierna, l’Unione europea ha inserito 5 entità ed 1 persona fisica
nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure di congelamento ai
sensi della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 20111 e del
Regolamento (UE) 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 20112. Si tratta delle entità
Central Bank of Libya, Libya Africa Investment Portfolio, Libyan Foreign Bank, Libyan
Housing and Infrastructure Board, Libyan Investment Authority e del sig. Mustafa Zarti.
Alcune di queste entità hanno, tra l’altro, partecipazioni azionarie in società
italiane, anche quotate.
Al riguardo, si richiama l’attenzione di tutti gli intermediari e delle società
emittenti sulla puntuale applicazione della normativa sopra menzionata.
Si richiama altresì l’attenzione dei soggetti obbligati sull’adempimento degli
obblighi di comunicazione disposti dall’art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109.