Assicurazioni – Misure restrittive nei confronti della Libia

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L’ISVAP con due lettere al mercato ha precisato quali siano le misure restrittive nei confronti della Libia, che per comodità vi riporto sotto volutamente prive di qualsiasi commento:

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave
preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE
ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della
forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti
di dimostranti pacifici.
(2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente
fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti
intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione.
(3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la
risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdotto
misure restrittive nei confronti della Libia e nei
confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni
gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento
in attacchi nei confronti della popolazioni e
delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale.
(4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario
imporre misure restrittive supplementari.
(5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per
attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti
o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di
qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale
militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché
materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione
interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza
dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio
degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti
bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica,
formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura
di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari
o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti
di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica,
entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria
in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione
e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque
persona fisica o giuridica, entità od organismo in
Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività
aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle
lettere a) o b).
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale
militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato
a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso
umanitario o protettivo;
b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti
e materiale connesso;
c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme
di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione
a tale materiale;
d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale
materiale;
autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a
norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»)
2. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al
trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti
antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato
in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea
o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da
operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale
associato, per uso esclusivamente individuale.
Articolo 3
È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini
degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di
bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi
originari o meno del territorio della Libia.
Articolo 4
1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e
legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in
particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione
civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio,
inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o provenienti
da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base
alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga
prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione
sono vietati a norma della presente decisione.
2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e
smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili,
stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello
di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui
fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a
norma della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive
legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento
effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in
Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di
fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari
per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato
membro.
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire
l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011)
e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal
comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970
(2011), elencate nell'allegato I;
b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coinvolte
o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro
modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani
contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o
complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o
nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale,
fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture,
ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto
o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato
membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato
stabilisce che:
a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi
religiosi; o
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione
nazionale in Libia e di stabilità nella regione.
4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:
a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento
giudiziario; o
b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso
o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità
in Libia e a informarne successivamente il comitato entro
quarantott'ore dalla decisione in questione.
5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni
in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante
dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa
internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale
convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e
immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del
Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del
Vaticano) e l’Italia.
6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano
anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle
situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi
dei paragrafi 5 o 6.
8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure
stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è
giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare
a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse
dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la
presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo
politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti
umani e lo stato di diritto in Libia.
 9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di
cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al
Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro
due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga
proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del
Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può
decidere di concedere la deroga proposta.
10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato
membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle
persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e
alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
Articolo 6
1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di
altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR
1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate
dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al
punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità
che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero
da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato
III;
b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III che
sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere
in altro modo la commissione di gravi violazioni dei
diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro,
coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel
comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto
internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e
infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro
conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse
possedute o controllate, elencate nell'allegato IV,
sono congelati.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o
giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio,
fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo,
direttamente o indirettamente.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e
le risorse economiche che sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti
relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e
cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli
e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in
conformità delle legislazioni nazionali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in
conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale
custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse
economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato,
se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi,
attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato
non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni
lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse
economiche che sono:
a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello
Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e
approvazione di quest'ultimo; o
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria,
amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività
finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono
essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della
decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore
alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada
a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo
1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato,
ove opportuno.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata
effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso
prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco,
purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il
pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da
una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato
membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso,
l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare
lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o
risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi
prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati
di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi
che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono
stati assoggettati a misure restrittive, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad
essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 7
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo
o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione
o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o
operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o
indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi
dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di
qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti
decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e
ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione
nei confronti delle persone o entità indicate elencate
negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra
persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi
persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale
persona o entità.
Articolo 8
1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla
scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal
comitato.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e
IV e adotta le relative modifiche.
Articolo 9
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano
in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta
persona o entità negli allegati I e III.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o
entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza
gli allegati II e IV.
3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità
di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento
nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la
pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità
di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte
nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e
ne informa opportunamente la persona o l'entità.
Articolo 10
1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento
nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio
di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III.
2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili,
le informazioni necessarie per individuare le persone o entità
interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in
relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali
informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi,
la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del
passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto,
e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni
possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione,
il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli
allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte
del Consiglio di sicurezza o del comitato.
Articolo 11
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente
decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure
restrittive analoghe.
Articolo 12
1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata
o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti
decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e
all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente
e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con
riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce,
in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo
2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono
più soddisfatte.
Articolo 13
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1/7/1950.
Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di
violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.
Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato
atti di violenza contro i dissidenti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Direttore, Organizzazione esterna di sicurezza. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis
Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.
Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms.
Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato
coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e
ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento
di armi.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
7. GHEDDAFI, Aisha Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar
Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
9. GHEDDAFI, Khamis Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione
delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar
Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle
manifestazioni, violazioni dei diritti umani.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
12. GHEDDAFI, Mutassim
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
13. GHEDDAFI, Saadi
Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/5/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di
unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
14. GHEDDAFI, Saif al-Arab
Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
15. GHEDDAFI, Saif al-Islam
Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni
pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.
Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni.
Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per
l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
Nome Informazioni identificative Motivi
Data di
inserimento
nell'elenco
1. ABDULHAFIZ,
Colonnello Mas’ud
Posizione: Comandante delle
forze armate
N o 3 nella linea di comando delle forze
armate. Ruolo significativo nell'Intelligence
militare.
28.2.2011
2. ABDUSSALAM,
Abdussalam
Mohammed
Posizione: Capo
dell'antiterrorismo,
Organizzazione per la
sicurezza esterna
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.
Stretto collaboratore di
Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo
dell'Organizzazione per la
sicurezza esterna
Importante membro del regime. Cognato
di Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore,
Intelligence militare
Membro di alto livello del regime. 28.2.2011
5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del
movimento dei comitati
rivoluzionari.
Luogo di nascita: Sirte, Libia
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle
violenze contro i dimostranti.
28.2.2011
6. QADHAF AL-DAM,
Ahmed Mohammed
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Egitto
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene
che dal 1995 sia al comando di
un battaglione d'élite dell'esercito incaricato
della sicurezza personale di Gheddafi
e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione
per la sicurezza
esterna. È stato coinvolto nella pianificazione
delle operazioni contro i dissidenti
libici all'estero ed è stato direttamente
coinvolto in attività terroristiche.
28.2.2011
7. AL-BARASSI,
Safia Farkash
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Al Bayda,
Libia
Moglie di Muammar GHEDDAFI.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
8. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Traghen
Capo del gabinetto del Leader.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
9. Generale TOHAMI,
Khaled
Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Genzur
Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
10. FARKASH,
Mohammed Boucharaya
Data di nascita: 1/7/1949
Luogo di nascita: Al-Bayda
Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per
la sicurezza esterna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
ALLEGATO III
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
1. GHEDDAFI, Aisha Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar
Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
3. GHEDDAFI, Khamis Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione
delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle
manifestazioni, violazioni dei diritti umani.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
5. GHEDDAFI, Mutassim
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
6. GHEDDAFI, Saif al-Islam
Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita:
Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano
alla violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO IV
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Nome Informazioni identificative Motivi
Data di inserimento
nell'elenco
1. ABDULHAFIZ,
Colonnello Mas'ud
Posizione: Comandante delle
forze armate
N o 3 nella linea di comando delle forze
armate. Ruolo significativo nell'Intelligence
militare.
28.2.2011
2. ABDUSSALAM,
Abdussalam
Mohammed
Posizione: Capo
dell'antiterrorismo,
Organizzazione per la
sicurezza esterna
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.
Stretto collaboratore di
Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo
dell'Organizzazione per la
sicurezza esterna
Importante membro del regime. Cognato
di Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore,
Intelligence militare
Membro di alto livello del regime. 28.2.2011
5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del
movimento dei comitati
rivoluzionari.
Luogo di nascita: Sirte, Libia
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle
violenze contro i dimostranti.
28.2.2011
6. AL-BAGHDADI, Dr
Abdulqader Mohammed
Posizione: Capo dell'Ufficio
di collegamento dei comitati
rivoluzionari
Numero di passaporto
B010574
Data di nascita: 1/7/1950
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle
violenze contro i dimostranti.
28.2.2011
7. DIBRI, Abdulqader
Yusef
Posizione: Capo della
sicurezza personale di
Muammar GHEDDAFI.
Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Houn,
Libia
Responsabile della sicurezza del regime.
In passato ha diretto azioni violente
contro dissidenti.
28.2.2011
8. DORDA, Abu Zayd
Umar
Posizione: direttore
dell'Organizzazione per la
sicurezza esterna
Fedele al regime. Capo dell'agenzia di
intelligence esterna.
28.2.2011
9. JABIR, Maggiore
Generale Abu Bakr
Yunis
Posizione: Ministro della
difesa
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Jalo, Libia
Responsabile di tutte le azioni delle
forze armate.
28.2.2011
10. MATUQ, Matuq
Mohammed
Posizione: Segretario per i
servizi.
Data di nascita: 1956
Luogo di nascita: Khoms
Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento
nei comitati rivoluzionari.
In passato è stato coinvolto nella repressione
del dissenso e delle violenze.
28.2.2011
11. QADHAF AL-DAM,
Ahmed Mohammed
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Egitto
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene
che dal 1995 sia al comando di
un battaglione d'élite dell'esercito incaricato
della sicurezza personale di Gheddafi
e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione
per la sicurezza
esterna. È stato coinvolto nella pianificazione
delle operazioni contro i dissidenti
libici all'estero ed è stato direttamente
coinvolto in attività terroristiche.
28.2.2011
12. QADHAF AL-DAM,
Sayyid Mohammed
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: Sirte, Libia
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli
anni '80, Sayyid è stato coinvolto in
una campagna di uccisioni di dissidenti
e ritenuto responsabile di diverse morti
in Europa. È stato inoltre sospettato di
essere stato coinvolto nell'approvvigionamento
di armi.
28.2.2011
13. GHEDDAFI,
Mohammed Muammar
Posizione: Presidente della
Società generale libica delle
Poste e Telecomunicazioni.
Data di nascita: 1970
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime.
28.2.2011
14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle
forze speciali.
Numero di passaporto:
014797
Data di nascita: 25/5/1973
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime. Comando
di unità militari coinvolte nella repressione
delle manifestazioni.
28.2.2011
15. GHEDDAFI, Saif al-
Arab
Data di nascita: 1982
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime.
28.2.2011
16. AL-SENUSSI,
Colonnello Abdullah
(Al-Megrahi)
Posizione: Direttore
dell'intelligence militare.
Data di nascita: 1949
Luogo di nascita: Sudan
Coinvolgimento dell'intelligence militare
nella repressione delle manifestazioni.
Sospettato in passato di coinvolgimento
nel massacro della prigione di Abu Selim.
Condannato in contumacia per l'attentato
dinamitardo al volo UTA. Cognato
di Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
17. AL-BARASSI, Safia
Farkash
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Al Bayda,
Libia
Moglie di Muammar GHEDDAFI.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Traghen
Capo del gabinetto del Leader.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
19. Generale TOHAMI,
Khaled
Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Genzur
Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
20. FARKASH, Mohammed
Boucharaya
Data di nascita: 1/7/1949
Luogo di nascita: Al-Bayda
Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per
la sicurezza esterna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO
del 2 marzo 2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio
2011, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia ( 1 ), adottata conformemente al capo 2 del
titolo V del trattato sull'Unione europea,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la
decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle
armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione
interna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche di determinate
persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei
diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il
coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione
e delle infrastrutture civili in violazione del diritto
internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità
sono elencati negli allegati della decisione.
(2) Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro
attuazione richiede un’azione normativa a livello
dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione
uniforme da parte degli operatori economici di
tutti gli Stati membri.
(3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e
osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare
il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
e il diritto alla protezione dei dati personali. Il
presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente
a tali diritti.
(4) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli
obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle
Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante
delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
(5) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II
e III del presente regolamento dovrebbe essere esercitata
dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica
alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata
dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con
la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV
della decisione 2011/137/PESC.
(6) La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati
II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che
si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità
o agli organismi designati i motivi dell'inserimento
nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare
osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o
siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe
riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni
e informarne di conseguenza la persona, l'entità o
l'organismo interessati.
(7) Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per
garantire la massima certezza giuridica all’interno
dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri
dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità
e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche
devono essere congelati a norma del presente regolamento.
Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe
essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati
 (8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il
giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle
misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fonti», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi
natura, in particolare, ma non in via esaustiva:
i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli
altri strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi
sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti
obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari,
le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni
ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le
fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di
cessione;
vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali
o risorse finanziarie;
b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire,
alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad
essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione,
la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione
o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei
fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o
intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che
possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo
della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o
servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita,
l’affitto e le ipoteche;
e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione,
perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione
o altro servizio tecnico e che può assumere la
forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento
del funzionamento o delle competenze o servizi
di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24
della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite («UNSCR»);
g) «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si
applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo
spazio aereo.
Articolo 2
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente,
attrezzature che potrebbero essere utilizzate per
la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o
meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo
in Libia o per un uso in Libia;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività
aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla
lettera a).
2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia
attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna
elencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto
interessato sia originario o meno della Libia.
3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo,
compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente
esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale
dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti
dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello
sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati
membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la vendita,
la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature
che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni
che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature
sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o
protettivo.
Articolo 3
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente
ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune
delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune
delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione,
alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in
tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in
Libia o per un uso in Libia;
b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o
servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero
essere utilizzate per la repressione interna, elencate
nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in
Libia o per un uso in Libia;
L 58/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011
( 1 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza
finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi
nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione
dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il
trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie
suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque
persona, entità od organismo in Libia o per un uso in
Libia;
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività
aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle
lettere da a) a c).
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si
applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e
assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale
destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo o ad altre
vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa
approvazione da parte del comitato delle sanzioni.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati
membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura
di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria
pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la
repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate,
se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente
ad uso umanitario o protettivo.
Articolo 4
Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie
che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la
cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione
sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci
che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale
territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle
norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima
dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti
sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni
doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario ( 1 ), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne
fissa talune disposizioni d'applicazione ( 2 ), la persona che fornisce
tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco
comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento
e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione,
fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità
doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto
o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti,
posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche
o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati
II e III.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione,
direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche,
delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o
utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad
attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di
eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 6
1. Figurano nell’allegato II le persone fisiche o giuridiche, le
entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al
punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011).
2. Nell’allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le
entità e gli organismi non inclusi nell’allegato II che il Consiglio
ha identificato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della
decisione 2011/137/PESC, come persone e entità, o loro complici,
che hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto la
commissione di gravi violazioni dei diritti umani a danno di
persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o
conducendo aggressioni in violazione del diritto internazionale,
ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le
infrastrutture civili, o come persone o entità che agiscono per
loro conto o sotto la loro direzione, oppure le entità da loro
possedute o controllate.
3. Gli allegati II e III riportano i motivi di inserimento nell'elenco
delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio
di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.
4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le
informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o
giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio
di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato
II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni
possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e
il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e
della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o
la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e
agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la
data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la
sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di
designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato
delle sanzioni.
3.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/3
( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
( 2 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati
membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono
autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi
o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono
appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse
economiche sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di
cui agli allegati II e III e dei familiari a loro carico, compresi i
pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali
e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi
pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli
o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese
connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse
economiche congelati;
a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona,
un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro
interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa
decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione,
e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in
merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati
membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono
autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi
o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o
le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie,
a condizione che:
a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato
abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e
quest’ultimo l’abbia approvata, e
b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia
notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri
e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione,
i motivi per i quali essa ritiene che debba essere
concessa una specifica autorizzazione.
Articolo 8
In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri
elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi
o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione
che:
a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di
un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto
prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di
cui all’articolo 5 sono stati inseriti negli allegati II o III o di
una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata
prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati
esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo
o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti
fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano
i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di
un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III;
d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario
all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notificato
il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, e
f) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato
abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di
tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 9
1. L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui
conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi
conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o
giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati
designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza
o dal Consiglio,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1.
2. L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o
creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono
fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica,
di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché
ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente
finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente
pertinente in merito a tali transazioni.
L 58/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011
Articolo 10
In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una
persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o
III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso
o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo
in questione prima della data di designazione di tale persona,
entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri,
indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare,
alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi
o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un
pagamento da una persona, un’entità o un organismo di
cui agli allegati II o III;
ii) il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2;
b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato
abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione
di concedere un’autorizzazione con un preavviso di
dieci giorni lavorativi;
c) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo
di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato
abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio
dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione
di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.
Articolo 11
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto
di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato
ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al
presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità
per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che
lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si
dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati
o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non comporta
alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,
le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi
o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano
alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero
violato il divieto in questione.
Articolo 12
Non è concesso alcun diritto, incluso i diritti ai fini di indennizzo
o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione
o un diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti
o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o
indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi
dell'UNSCR 1970 (2011) - comprese le misure dell'Unione o di
qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti
decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione
o ad essa connesse - o le misure contemplate nel presente
regolamento, al governo della Libia o nei confronti di qualsiasi
persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale
governo.
Articolo 13
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni,
riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche,
le entità e gli organismi sono tenuti:
a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato
membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui
siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a
facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati
relativi ai conti e agli importi congelati conformemente
all’articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione,
direttamente o attraverso gli Stati membri, e
b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di
queste informazioni.
2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente
al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i
quali è stata fornita o ricevuta.
Articolo 14
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente
delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e
si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso
riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative
a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle
sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 15
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato IV in base
alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 16
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni
inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità
o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o
giuridica, entità o organismo nell'allegato II.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona
fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza
l'allegato III.
3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento
nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o
all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo
è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando
alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità
di formulare osservazioni.
4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate
nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione
e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica,
l'entità o l'organismo.
5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare
dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo
o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o
giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio
modifica l'allegato II di conseguenza.
6. L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente
e almeno ogni dodici mesi.
Articolo 17
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni
da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad
assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla
Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
Articolo 18
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare
o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo
e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono
quelli indicati nell’allegato IV.
Articolo 19
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la
giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno
o all’esterno del territorio dell’Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o
costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente
ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente
all’interno dell’Unione.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
ALLEGATO I
Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4
1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature
militari dell’Unione europea ( 1 ) (elenco comune delle attrezzature militari);
1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente
progettati;
1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
3. Veicoli:
3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione
con protezione balistica;
3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.
Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.
Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici,
compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione
e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego
commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o
dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli,
limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;
4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
a) amatolo;
b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
c) nitroglicole;
d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
e) cloruro di picrile;
f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature
militari:
5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa
e scudi balistici.
Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:
— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;
— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature
militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da
quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.
ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1
1. GHEDDAFI, Aisha Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar
Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
3. GHEDDAFI, Khamis Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione
delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Ha ordinato la repressione delle manifestazioni; è
responsabile di violazioni dei diritti umani.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
5. GHEDDAFI, Mutassim
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
6. GHEDDAFI, Saif al-Islam
Direttore della Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972.
Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla
violenza contro i manifestanti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2
Nome Informazioni identificative Motivi
Data di
inserimento
nell'elenco
1. ABDULHAFIZ,
Colonnello Mas'ud
Posizione: Comandante delle
forze armate
No 3 nella linea di comando delle forze
armate. Ruolo significativo nell'Intelligence
militare.
28.2.2011
2. ABDUSSALAM,
Abdussalam
Mohammed
Posizione: Capo
dell'antiterrorismo,
Organizzazione per la
sicurezza esterna
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.
Stretto collaboratore di
Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo
dell'Organizzazione per la
sicurezza esterna
Importante membro del regime. Cognato
di Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
4. ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore,
Intelligence militare
Membro di alto livello del regime. 28.2.2011
5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del
movimento dei comitati
rivoluzionari.
Luogo di nascita: Sirte, Libia
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle
violenze contro i dimostranti.
28.2.2011
6. AL-BAGHDADI, Dr
Abdulqader Mohammed
Posizione: Capo dell'Ufficio
di collegamento dei comitati
rivoluzionari
Numero di passaporto
B010574
Data di nascita: 1/7/1950
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle
violenze contro i dimostranti.
28.2.2011
7. DIBRI, Abdulqader
Yusef
Posizione: Capo della
sicurezza personale di
Muammar GHEDDAFI.
Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Houn,
Libia
Responsabile della sicurezza del regime.
In passato ha diretto azioni violente
contro dissidenti.
28.2.2011
8. DORDA, Abu Zayd
Umar
Posizione: direttore
dell'Organizzazione per la
sicurezza esterna
Fedele al regime. Capo dell'agenzia di
intelligence esterna.
28.2.2011
9. JABIR, Maggiore
Generale Abu Bakr
Yunis
Posizione: Ministro della
difesa
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Jalo, Libia
Responsabile di tutte le azioni delle
forze armate.
28.2.2011
10. MATUQ, Matuq
Mohammed
Posizione: Segretario per i
servizi.
Data di nascita: 1956
Luogo di nascita: Khoms
Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento
nei comitati rivoluzionari.
In passato è stato coinvolto nella repressione
del dissenso e delle violenze.
28.2.2011
11. QADHAF AL-DAM,
Ahmed Mohammed
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Egitto
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene
che dal 1995 sia al comando di
un battaglione d'élite dell'esercito incaricato
della sicurezza personale di Gheddafi
e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione
per la sicurezza
esterna. È stato coinvolto nella pianificazione
delle operazioni contro i dissidenti
libici all'estero ed è stato direttamente
coinvolto in attività terroristiche.
28.2.2011
L 58/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.3.2011
Nome Informazioni identificative Motivi
Data di
inserimento
nell'elenco
12. QADHAF AL-DAM,
Sayyid Mohammed
Data di nascita: 1948
Luogo di nascita: Sirte, Libia
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli
anni '80, Sayyid è stato coinvolto in
una campagna di uccisioni di dissidenti
e ritenuto responsabile di diverse morti
in Europa. È stato inoltre sospettato di
essere stato coinvolto nell'approvvigionamento
di armi.
28.2.2011
13. GHEDDAFI,
Mohammed Muammar
Posizione: Presidente della
Società generale libica delle
Poste e Telecomunicazioni.
Data di nascita: 1970
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime.
28.2.2011
14. GHEDDAFI, Saadi Posizione: Comandante delle
forze speciali.
Numero di passaporto:
014797
Data di nascita: 25/5/1973
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime. Comando
di unità militari coinvolte nella repressione
delle manifestazioni.
28.2.2011
15. GHEDDAFI, Saif al-
Arab
Data di nascita: 1982
Luogo di nascita: Tripoli,
Libia
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione
stretta con il regime.
28.2.2011
16. AL-SENUSSI,
Colonnello Abdullah
(Al-Megrahi)
Posizione: Direttore
dell'intelligence militare.
Data di nascita: 1949
Luogo di nascita: Sudan
Coinvolgimento dell'intelligence militare
nella repressione delle manifestazioni.
Sospettato in passato di coinvolgimento
nel massacro della prigione di Abu Selim.
Condannato in contumacia per l'attentato
dinamitardo al volo UTA. Cognato
di Muammar GHEDDAFI.
28.2.2011
17. AL-BARASSI, Safia
Farkash
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Al Bayda,
Libia
Moglie di Muammar GHEDDAFI.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
18. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Traghen
Capo del gabinetto del Leader.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
19. Generale TOHAMI,
Khaled
Data di nascita: 1946
Luogo di nascita: Genzur
Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
20. FARKASH, Mohammed
Boucharaya
Data di nascita: 1/7/1949
Luogo di nascita: Al-Bayda
Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per
la sicurezza esterna.
Associazione stretta con il regime.
28.2.2011
ALLEGATO IV
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1,
all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85
Fax: (32 2) 299 08 73
COMUNICATO DELL’11 MARZO 2011
In data odierna, l’Unione europea ha inserito 5 entità ed 1 persona fisica
nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure di congelamento ai
sensi della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 20111 e del
Regolamento (UE) 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 20112. Si tratta delle entità
Central Bank of Libya, Libya Africa Investment Portfolio, Libyan Foreign Bank, Libyan
Housing and Infrastructure Board, Libyan Investment Authority e del sig. Mustafa Zarti.
Alcune di queste entità hanno, tra l’altro, partecipazioni azionarie in società
italiane, anche quotate.
Al riguardo, si richiama l’attenzione di tutti gli intermediari e delle società
emittenti sulla puntuale applicazione della normativa sopra menzionata.
Si richiama altresì l’attenzione dei soggetti obbligati sull’adempimento degli
obblighi di comunicazione disposti dall’art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109.
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