La Legge Bersani per l’R.C. auto non vale per società e aziende: vale per le persone fisiche, ma non per le persone giuridiche.
Il chiarimento è d’obbligo, vista la frequenza con cui la domanda mi viene posta da soci e amministratori di snc, srl eccetera. Nemmeno quando l’amministratore della società e la persona fisica da cui si potrebbe andare a prendere la classe di merito siano la stessa persona si può applicare la Legge Bersani alle persone giuridiche. Lo scritto, oltretutto, parla di familiari conviventi, percui dovrebbe sgomberare il campo dai dubbi indipendentemente da questo intervento.
Al momento le auto aziendali rispettano il modo canonico di assegnazione della classe di merito che era già in vigore prima del 2007 (anno di entrata in vigore della Legge Bersani) e non esistono modi o sistemi -come sostiene erroneamente qualcuno- per assegnare ad un mezzo aziendale una classe di merito inferiore rispetto a quella di spettanza. Per contro ci sarebbe da discutere sul fatto che anche le assicurazioni sui veicoli intestati alle persone giuridiche in Italia sono molto care, al pari delle classiche RCA, percui sarebbe in effetti il caso di pensare un modo per dare un’opportunità alle aziende più virtuose di pagare meno.
Il discorso riportato sopra vale non solo per le auto, ma anche per gli autocarri, e gli scooter aziendali, per cui non sarà possibile ereditare la classe in nessun caso e con nessun tipo di mezzo, poiché la legge Bersani è stata pensata con tutt’altri intenti che quelli di fare risparmiare le persone giuridiche (in primis si è guardato al risparmio per i neopatentati e in generale per chi ampliasse il suo parco auto familiare con un mezzo nuovo!).
Alla luce della crisi finanziaria in atto e del fatto che si stiano cercando dei palliativi per alleviare le spese delle nostre industrie in difficoltà rimango comunque del parere che possa essere una buona idea cercare in qualche modo di elaborare un provvedimento in grado di creare un risparmio anche per le società e le aziende in generale con bassa o bassissima sinistrosità (chiunque abbia il polso della situazione assicurativa sa bene come esistano anche ditte con parchi veicoli aziendali talmente sinistrosi che non meritano alcuna agevolazione!).
2 commenti
ho ricevuto in donazione da mia madre,l’attività di noleggio con conducente azienda lavoro autonomo,atto notarile di donazione di tutti i beni,3 automezzi più garages,ora è intestata a autonoleggio bigazzi di bertoni francesca,sempre azienda lavoro autonomo,relativo cambio partita iva,rimanendo invariata la sede,perchè ho sempre abitato con mia madre e abito tuttora.
L’assicurazione mi ha cambiato le classi di merito da 1 alla 14.
Mi appello al fatto che sono collaboratrice familiare dal 2010,con relativi pagamenti i.m.p.s. e i.n.a.i.l. l’art.230 bis pare che reciti a mio favore,o sbaglio?? grazie francesca
Buongiorno Francesca
l’art. 230 bis non parla espressamente di assicurazioni, probabilmente è il cambio di partita Iva che la ha “fregata”, fosse cambiata solo la denominazione non sarebbe successo.