L’assicurazione caso morte è, tra tutte le polizze vita, quella che da sempre desta le maggiori curiosità. I dubbi e le domande su questo contratto (tra i più semplici e lineari in assoluto nel mondo delle assicurazioni) sono spesso bizzarri, ma il quesito che mi sento porre più spesso in assoluto è: l’assicurazione caso morte copre anche in caso di suicidio dell’assicurato?
La risposta è: sì, a determinate condizioni. Premettendo che per fortuna ad oggi nessuno tra chi si è posto questo dubbio davanti a me si è ancora suicidato, esiste un cosiddetto “periodo di carenza” da rispettare, percui il suicidio dell’assicurato viene pagato dalla compagnia di assicurazione se avviene una volta trascorsi due anni dalla stipula del contratto o dalla sua riattivazione.
A regolamentare questo particolare aspetto delle polizze vita è l’art. 1927 cod. civ., che recita: “In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione e cessata”.
Quanto detto fino ad ora vale per tutte le tipologie di polizze vita che presuppongono un caso morte (non solo le TCM Temporanee Caso Morte, ma anche le assicurazioni a vita intera, le miste ecc.) … esistono controversie -più di natura filosofica che di tecnica delle assicurazioni!- circa il fatto che possa o meno essere indennizzabile il suicidio dell’assicurato in una polizza infortuni: il problema sorge quando si tratta di stabilire se il togliersi la vita possa essere o meno considerato un infortunio! nel dubbio la prassi è che se l’evento non viene espressamente escluso nelle condizioni di polizza lo si considera incluso e risarcibile.
Da molti anni si sospetta che molte morti per infortunio siano in realtà dei falsi suicidi, messi in pratica per riuscire a fare incassare il premio di un’assicurazione caso morte ai familiari quando si è ancora nel periodo di carenza, ma questo sarà oggetto di un intervento a parte su Assicuri Blog, per ora ci basti avere sciolto i dubbi circa il trattamento del suicidio dell’assicurato da parte delle compagnie in Italia!
1 commento
nella polizza temporane caso morte stipulata con compagnia Aviva tramite filiale di unicredit bank,e’ compreso il rimborso del mutuo residuo, nel caso di Suicidio dell’assicurato, anche nel caso che l’assicurato abbia avuto un periodo di terapia molto leggera per disturbo dell’umore detto: disturbo bipolare, c’e’ tutela per chi suo malgrado e’ stato interessato da tale disequilibrio,peraltro risolto,
rispetto al volersi cautelare nel futuro,tramite la polizza menzionata. in parole povere, esser stato interessato dal disturbo bipolare, puo’ enficiare la efficacia dell’eventuale risarcimento dell’assicurazione, nel caso di un possibile Suicidio, sempre chiaramente decorsi i previsti 2 anni dalla data di sottoscrizione contratto. grazie della collaborazione.Vi chiedo cortesemente se potete rispondermi all’indirizzo e-mail memzionato fross126@hotmail.it