Obbligo di Avviso e Salvataggio

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L’obbligo di avviso e di salvataggio (regolati dagli artt. 1913 1915 del Codice Civile) sono due oneri a carico del contraente molto importanti per l’efficacia della vostra copertura assicurativa (stiamo ovviamente parlando di polizze danni).

Spesso quando stipuliamo un’assicurazione non diamo peso (o non leggiamo proprio!) le clausole e la parte relativa agli obblighi a nostro carico, salvo lamentarci poi se qualcosa va storto in fase di risarcimento. Prima di non ritenerci soddisfatti di come va a terminare la nostra pratica di sinistro cerchiamo di capire come essere sempre dalla parte della ragione.

Obbligo di avviso

L’obbligo di avviso è regolato dall’art. 1913 del Codice Civile (Avviso dell’assicuratore in caso di sinistro), che recita così:

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicuratore ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Dalla lettura dell’articolo emergono alcune nozioni da tenere bene a mente

  • Quanto tempo abbiamo per denunciare un sinistro? solitamente 3 giorni  da quando ne veniamo a conoscenza … nella pratica, anche se fosse passato il termine, non demoralizziamoci e andiamo comunque dall’assicurazione, ma non lamentiamoci se andremo incontro a problemi!
  • Se il nostro assicuratore interviene nella constatazione del sinistro (o addirittura nelle operazioni di salvataggio) siamo manlevati dall’obbligo di denunciare l’accaduto (è ovvio che sarà perciò suo compito aprire la pratica).
  • Il contratto di assicurazione sulla mortalità del bestiame può avere tempi più stretti per ovvi motivi tecnici che non starò a spiegarvi per non addentrarmiin un ambito che francamente conosco poco.

Dare comunicazione significa quantomeno avvisare che il sinistro è avvenuto, nel tale luogo alla tale ora, coinvolgendo certe cose o persone; ci si metterà quindi a disposizione per eventuali successive integrazioni, se si renderanno necessarie.

Obbligo di salvataggio

L’obbligo di salvataggio (conosciuto anche con l’accezione inglese “loss containment obligation” è regolato dall’art. 1915 del Codice Civile

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

In pratica l’assicurato deve fare il possibile per prevenire il danno (e possibilmente per limitarlo una volta che esso sia avvenuto). Ogni spesa riguardante il salvataggio rimarrà a carico dell’assicurazione, eccetto quelle palesemente sconsiderate in relazione alla cosa danneggiata (chiaramente si riterranno dunque sconsiderate spese sostenute per salvare un’auto che invece, se sostenute per salvare un palazzo, sarebbero ritenute doverose!). L’onere della prova incombe sull’assicuratore (si configura l’inversione dell’onere della prova denominato comunemente “probatio dibolica”).

L’obbligo di avviso e quello di salvataggio sono dunque due pilarti del contratto di assicurazione, regolati -come abbiamo visto- dal Codice Civile, e la cui conoscenza è indispensabile per non avere problemi in caso di risarcimento.

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