Art. 1917 Codice Civile e assicurazione RC.

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L’art. 1917 del Codice Civile regola l’assicurazione di Responsabilità Civile: una sua conoscenza, almeno a livello di semplice lettura, è dunque indispensabile per qualsiasi italiano abbia a che fare con una polizza RC, sia essa quella dell’auto o un’assicurazione capofamiglia, fino alle complesse coperture per prodotti ed aziende.

Andiamo a vedere prima il testo di legge completo, e successivamente cerchiamo di estrapolarne i concetti chiave.

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità Civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore e obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (2767). L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed e obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196).

Cose da sapere sulla Responsabilità Civile

La prima caratteristica che salta all’occhio è il fatto che l’RC, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha come scopo quello di risarcire i danneggiati, bensì quello di non far soffrire perdite al contraente. Salvo le coperture obbligatorie (come quella auto) non è nemmeno previsto che il danneggiato possa rivolgersi all’assicuratore per ottenere il risarcimento: questi sarà obbligato solamente se sarà l’assicurato a dargli incarico.

A conferma di quanto sopra esposto è bene notare anche come la legge conceda all’assicurato la facoltà di resistere all’azione del danneggiato, considerando 1/4 del massimale assicurato come spese di resistenza (a carico della compagnia assicurativa e in aggiunta alla somma assicurata).

Per contro la legge concede ovviamente al danneggiato la possibilità, quando ve ne sia bisogno, di chiedere una somma maggiore a quella del capitale assicurato in polizza.

Speriamo con questa breve esposizione commentata dell’art. 1917 del Codice Civile di avere fatto un po’di chiarezza sul ruolo della responsabilità civile in Italia (nonché sulla sua utilità sociale, ben nota a molti ma mai abbastanza!).

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