Assicurazioni: obbligo di risposta alle indagini finanziarie.

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Scatta per le assicurazioni l’obbligo di risposta telematica alle indagini finanziarie. Tra le tante disposizioni date dal Governo Tecnico di Mario Monti in questi giorni spicca anche l’estensione di questo obbligo alle società ed enti di assicurazione.
L’obbligo diventerà operativo dal 30 giugno 2012.

Rischio penale per gli evasori fiscali

La novità è correlata alla stretta fiscale che il governo intende dare: oltre alla tracciabilità degli acquisti superiori ai 1.000 € ed ai maggiori controlli sui movimenti bancari ci sarà quindi la possibilità di “mettere il naso” anche nel mondo delle assicurazioni (che comunque non perderanno le loro caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità).
Dal 2012 chi fornirà alla Guardia di Finanza documenti falsi per coprire la propria evasione fiscale sarà punibile con leggi speciali regolate dal codice penale … non sarà quindi, in realtà, il fatto di evadere le tasse a fare rischiare la prigione, bensì il volere coprire questo fatto fabbricando false prove della propria innocenza.

Estensione degli obblighi di comunicazione all’archivio dei rapporti finanziari

Oltre all’obbligo di risposta telematica alle indagini finanziariescatta per le assicurazioni anche l’obbligo di effettuare le proprie comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari (posto in essere ancora dal governo Berlusconi, il 6 luglio 2011). Ma cosa dovranno comunicare a questo archivio le compagnie? tutti i dati attinenti alle polizze unit linked, index linked ed ai contratti di capitalizzazione … verranno girati i dati di tali contratti, la loro esistenza e natura nonché l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari (ovviamente codice fiscale incluso).
Insomma, tempi duri per gli evasori fiscali, che nel 2012 avranno molti più problemi e rischi connessi al versare i “soldi in nero” sulle polizze vita, senza contare la nota aggiunta dell’imposta di bollo che dovremo pagare tutti noi possessori di polizze vita (al proposito abbiamo già spiegato tutto nell’articolo reperibile al link sopra).

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