Il Diritto di recesso è una possibilità che viene data al consumatore, tanti di beni quanto di servizi. Giustamente dunque tale via d’uscita per il cliente che ha un ripensamento viene offerto anche a chi ha stipulato un contratto di assicurazione,vediamo con quali modalità e secondo quali tempi.
Cos’è il diritto di recesso
Il diritto di recesso è un istituto introdotto tramite la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, anche se per quanto riguarda le assicurazioni si applica una disciplina specifica, che andremo ad approfondire.
Dovendo dare una definizione possiamo comunque genericamente affermare che si tratta del diritto a recedere unilateralmente da un contratto, senza bisogno del consenso della controparte e senza l’obbligo di pagare una penale o offrire prestazioni di qualsiasi genere. Si capisce immediatamente leggendo questa definizione come un simile diritto abbia bisogno di una disciplina attenta, che regolamenti un tempo in cui è possibile fare valere questa possibilità.
Comunicare il diritto di recesso: in quale modo?
Alla luce di quanto affermato si comprende anche come l’esercizio del diritto di recesso necessiti di un modo di comunicazione certo: la raccomandata a/r, conservando la ricevuta di ritorno, non darà mai problemi, ma le compagnie possono stabilire anche altre modalità meno rigorose … il nostro consiglio è comunque di prediligere la modalità raccomandata, appunto perché avere in mano una ricevuta datata mette al riparo da qualsiasi disguido o difetto di comunicazione.
Quanto tempo ho per recedere da un’assicurazione?
Normalmente il tempo massimo per esercitare il diritto di recesso da un’assicurazione è di 14 giorni, ma attenzione: se si tratta di una polizza vita tale periodo è allungato a 30 giorni. Tale periodo di tempo si inizia a contare da quando il contratto è stato concluso, ad eccezione delle polizze sulla vita, per le quali si inizia a contare da quando è stata data al consumatore comunicazione di tale conclusione.
La disciplina del diritto di ripensamento in ambito assicurativo la ritroviamo nel D.Lgs. 19/08/2005 n° 190, ed è piuttosto chiara:
Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il predetto termine e’ esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Attenzione alle polizze RC obbligatoria, poiché una volta pagate, nel caso si verificasse l’evento assicurato, non si potrà più esercitare alcun ripensamento.
In qualsiasi caso i soldi che torneranno indietro saranno al netto delle tasse (vale a dire che la compagnia restituisce quanto di sua spettanza, ma lo Stato la percentuale che trattiene ala conclusione del contratto non ce la restituisce).
Ripensamento per i contratti bancari e finanziari
Per quanto riguarda i contratti bancari e finanziari vale la stessa disciplina prevista per il diritto di recesso delle assicurazioni … i contratti a distanza potrebbero avere regole parzialmente diverse, in ogni caso orientate ad una ancora maggiore tutela del consumatore.