Obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo

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Tutti sanno che in Italia vige l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione sugli autoveicoli (non su ciclomotori e motocicli), anche se alcune zone d’ombra esistono, specialmente per come ci si deve comportare nel periodo di tolleranza (o comporto) o in caso non si avesse ricevuto il tagliando per la data esatta di effetto della polizza.

Sanzione per mancata esposizione del contrassegno

La sanzione per omessa esposizione del tagliando di assicurazione non è poi così salata: sono 21 euro, ma può essere ritirata nel caso il proprietario dell’auto in contravvenzione porti in visione il documento presso la Polizia o i Carabinieri (come dire che il vero reato è non essere assicurati, il tagliando ne costituisce semplicemente la prova) … tenete ovviamente conto del fatto che le Forze dell’Ordine possono vedere attraverso un apposito database che voi siate regolarmente assicurati, anche se il vostro contrassegno non è presente sul parabrezza o è illeggibile o coperto.

Dove si espone il contrassegno assicurativo?

Una nota importante, che non tutti conoscono (basta dare un’occhiata alle auto parcheggiate per notarlo!): il tagliando dell’RC Auto va esposto sul parabrezza, e non in un punto a caso della vettura … è tutt’altro che raro trovare questo documento appiccicato sul lunotto, sui finestrini posteriori o in zone ancora più impervie … a tale proposito si è espressa chiaramente la Corte di Cassazione (sentenza n. 18109 – 12 settembre 2005) che ha sentenziato che non attendere a questa disposizione equivale ad una mancata esposizione, poiché viene disattesa la finalità per cui questo accorgimento è richiesto, ovvero permettere alle Forze dell’Ordine di verificare rapidamente la validità della copertura assicurativa.

Spezzo una lancia a favore di Polizia, Vigili urbani e Carabinieri specificando che a tale proposito era già sufficientemente chiaro l’art. 181 comma 1 del Codice della Strada che dice:

“È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno relativo all’assicurazione obbligatoria”.

se ne dovrebbe dedurre che l’unico altro punto oltre al parabrezza in cui non scatta la sanzione è appoggiato sul cruscotto in maniera leggibile (perlomeno così interpreto l’estensione alla “parte anteriore”). Va anche precisato che non mi è mai capitato di vedere multare un’auto per questo genere di trasgressione, ma questo non è un buon motivo per pensare che non verremo mai multati.

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Motocicli e ciclomotori: non esponete, ma portate con voi il contrassegno

Discorso diverso per i conducenti di ciclomotori e motocicli, ai quali non è richiesto di esporre il tagliando assicurativo, ma è richiesto loro di “avere con sé i contrassegni”. Ognuno si regoli poi se tenerli nel sottosella, nel bauletto piuttosto che nel portafoglio o in borsetta, l’importante è non lasciare tutto a casa!

Esporre il bollo non è più obbligatorio

Dal 1998 non è più obbligatoria l’esposizione del bollo auto (eventuali controlli sul mancato pagamento vengono eseguiti d’ufficio), alcuni continuano a farlo … del resto non è vietato mostrarlo!

Arriverà anche il contrassegno elettronico?

Si parla spesso dell’attestato di rischio elettronico, ma ricordiamo che anche il contrassegno di assicurazione potrebbe essere dematerializzato, con grandi vantaggi in termini di risparmio di carta e sicurezza nei controlli … probabilmente a causa delle spese che comporterebbe inizialmente o della naturale riottosità ai cambiamenti i tagliandi continuano a rimanere cartacei dopo anni di discussione … staremo a vedere il 2013 se porterà almeno questo cambiamento (per il 2012 sperare sarebbe davvero troppo!).

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