L’Ivass, entrata in opera nel 2013, sta iniziando a emanare le prime direttive, alcune delle quali sono di indubbia utilità per i clienti delle assicurazioni: l’ultima in ordine di tempo stabilisce che in caso di auto rubata le assicurazioni non possono subordinare il risarcimento alla ricezione di un certificato di chiusura inchiesta.
La garanzia furto e incendio deve pagare sempre
Tra le riforme varate dal governo Monti prima delle sue dimissioni, molte sono state di fatto disapplicate dalle compagnie assicurative, motivo per cui è dovuto intervenire l’organo di vigilanza a ricordare che l’articolo 150 bis del Codice delle Assicurazioni, introdotto dall’art. 34-ter del decreto liberalizzazioni, decreto legge 1/2012 convertito in legge 27/2012 obbliga lecompagnie assicurative a risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo indipendentemente dal fatto che il cliente danneggiato faccia o meno pervenite il certificato di chiusura inchiesta.
Questa precisazione di Ivass arriva doverosamente, dopo numerose segnalazioni da parte di clienti che lamentavano la disapplicazione da parte delle assicurazioni di questa norma.
Un’unica eccezione
L’unico caso in cui le assicurazioni potranno effettivamente richiedere il certificato di chiusura inchiesta prima di risarcire il danno è quello i cui sia in corso un procedimento giudiziario ai sensi dell’art. 642 del Codice Penale.
L’adeguamento entro il 31 marzo 2013
L’Ivass dà alle compagnie un mese di tempo per adeguarsi alla legge … inutile dire che il tempo tecnico è fin troppo generoso, poiché il decreto varato dal governo Monti è di fatto già in vigore, e non sembra giusto che le assicurazioni possano posticipare un risarcimento a loro piacimento adducendo una scusa espressamente smentita dalla procedura di legge.
L’attuazione del provvedimento non dovrebbe inoltre potere essere addotto come scusa dalle compagnie assicurative per giustificare eventuali aumenti, dal momento che non coinvolge la tariffa RC Auto ma si limita ad incidere sulla garanzia furto e incendio, non obbligatoria per legge.