Le assicurazioni RC Auto sono regolate (oltre che da diverse leggi e regolamenti) dall’art. 193 del Codice della Strada, che sta alla base del concetto di RCA obbligatoria:
oggi impareremo a conoscere meglio questa legge, facendo un veloce excursus su ciò che sancisce e quali pene prevede per chi non rispetta le imposizioni di legge, cercando comunque di offrire una spiegazione chiara ed esaustiva.
Comma 1: per chi è obbligatorio assicurarsi?
Il comma 1 CdS ci ricorda che l’obbligo di assicurazione esiste per tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie (compresi i rimorchi), quando essi vengono posti in circolazione sulla strada. Da qui si evince che -ad esempio- le auto tenute ferme in garage non sono soggette all’obbligo assicurativo.
Comma 2: la sanzione per chi non si assicura
Chi non stipula l’RC obbligatoria e viene sorpreso a circolare paga una multa che va da 841 a 3.366 €.
Comma 2 bis: raddoppio della sanzione
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue si aggiungerà alle sanzioni di cui sopra la sospensione della patente da uno a due mesi.
In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando una volta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non sarà immediatamente restituito, bensì verrà sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni.
La restituzione del veicolo sarà sempre subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
Comma 3: riduzione della multa
Esistono tuttavia diversi modi per ridurre la sanzione a 1/4, ovvero:
- provvedere entro 15 giorni a pagare l’ assicurazione RC
- demolire il veicolo entro 30 giorni (dietro consenso dell’organo accertatore) e provvedere alla radiazione, il tutto dietro deposito di una cauzione.
Comma 4: il sequestro del veicolo
Oltre alla sanzione amministrativa per chi circola senza assicurazione scatta anche il sequestro del veicolo, che verrà portato in un luogo fuori dal pubblico passaggio, quindi dove non può più nuocere.
Le spese di trasporto e custodia sono ovviamente a carico del trasgressore.
Comma 4-bis
La confisca del veicolo scatta qualora ci si trovi a circolare con documenti falsi o contraffatti, è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per 2 anno.
Comma 4-ter
L’accertamento della copertura assicurativa può essere effettuato anche con metodi differenti dal classico controllo, ad esempio tramite raffronto con dispositivi o apparecchiature elettroniche, si pensi ad esempio alla verifica della copertura assicurativa mediante autovelox.
Comma 4-quater
Qualora l’elusione dell’obbligo di assicurazione venisse verificata ai sensi dell’art. 193 CdS comma 4-ter, si renderà necessario da parte della Polizia richiedere che il proprietario (o chiunque sia impegnato in solido con esso) produca il certificato di assicurazione, pena il pagamento (ai sensi dell’art. 180 CdS comma 8) di una multa da 419 a 1.682 €.
Comma 4-quinques
La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi di cui sopra ha il ruolo di costituire atto di accertamento del fatto che la vettura munita della targa ripresa stava circolando su strada.