L’Ivass (organo di vigilanza delle assicurazioni) fa finalmente chiarezza sulla questione relativa alla dematerializzazione dell’attestato di rischio, emanando un regolamento che andiamo a vedere nel dettaglio, in modo da toglierci tutti i dubbi su come sarà questo documento nel futuro prossimo (si ricorda che l’entrata in vigore del regolamento è fissata per il 1 luglio 2015, data assai prossima).
Cosa conterrà l’attestato di rischio
Il nuovo attestato di rischio dematerializzato conterrà le seguenti indicazioni:
- denominazione della compagnia assicurativa
- nome e codice fiscale del contraente (o denominazione e partita IVA se si tratta di persona giuridica)
- nome e codice fiscale del proprietario (o denominazione e partita IVA se si tratta di persona giuridica)
- numero di polizza
- forma tariffaria del contratto
- data di scadenza del contratto
- classe di merito interna di provenienza e assegnazione
- classe di merito universale (CU) di provenienza e assegnazione
- numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni (sia con responsabilità principale che paritaria, con indicazione della percentuale di resp.)
- tipologia di danno pagato (a persone, a cose o misto)
- eventuali franchigie non corrisposte dall’assicurato
- eventuale applicazione della legge Bersani (denominata sull’atr come art. 134, comma 4-bis), anche se si ha avuto il beneficio con compagnia diversa da quella attuale
il contenuto dell’attestato di rischio elettronico si presenta dunque molto simile a quello cartaceo tradizionale, e l’attestato continua a dovere essere consegnato all’avente diritto entro 30 giorni dalla scadenza della polizza.
Dematerializzazione dell’attestato di rischio: in che termini?
Per arrivare a leggere della vera e propria dematerializzazione dell’attestato di rischio occorre arrivare all’art. 7 del regolamento (Modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio):
- le imprese, in occasione della scadenza contrattuale consegneranno l’attestato per via telematica,
- l’obbligo di consegna si considererà assolto con la messa a disposizione del documento sul sito web dell’azienda (ovviamente nell’area riservata al cliente)
- per chi acquista contratti tramite intermediari viene garantita la stampa gratuita dell’attestato di rischio (se ne deduce che questo non accadrà più per chi si affida alle compagnie dirette)
all’articolo 9 si evincono altri vantaggi dati dalla dematerializzazione dell’attestato di rischio, ovvero:
- all’atto della stipula di un nuovo contratto anche l’assicuratore potrà entrare in possesso dell’atr per via telematica
- qualora sia impossibile acquisirlo telematicamente si potrà prendere in considerazione l’ultimo attestato utile, e richiedere al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c, per potere ricostruire effettivamente la storia assicurativa e la classe di merito