Polizze Poliennali: si possono disdire?

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Nel corso degli anni il legislatore ha creato grande confusione in materia di assicurazioni con 3 cambi alla legge relativa alle polizze poliennali; la domanda inevitabile da parte dei clienti è se tali contratti si possono disdire e in che modo. Vediamo di fare un riassunto quanto più chiaro possibile, a seconda dei tre casi che possono presentarsi.

Polizze poliennali stipulate prima del 3 aprile 2007

La legge Bersani ha disciplinato (art. 5 L. 40/2007) in maniera chiara e incontrovertibile che, se il contratto è stato in vita almeno 3 anni, il recesso può essere esercitato annualmente, senza oneri e con un preavviso di 60 giorni sulla data di scadenza della polizza.

Polizze stipulate tra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009

Con la legge Bersani entrata in vigore a pieno regime ci sono stati un paio d’anni nei quali le polizze poliennali non sono state stipulate (anche se di fatto alcune compagnie -pochissime a dire il vero- hanno cercato di reinterpretare la legge a loro favore e hanno di fatto continuato a emettere tali contratti); in linea generale possiamo dire che tra il 3 aprile 2007 e il 4 agosto 2009 chi avesse comunque stipulato un contratto di assicurazione poliennale può recedere ad ogni annualità con un preavviso di 60 giorni.

polizze poliennali disdetta

Polizze stipulate dopo il 15 agosto 2009

A complicare definitivamente le cose è arrivato l’art. 21 della L. 99/2009, che è andato a modificare per la terza volta l’art. 1899 del Codice Civile, recitando nel seguente modo:

L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Elementi fondamentali sono dunque:

  • il fatto che i contratti poliennali sono tornati a esistere in maniera pienamente legale
  • il fatto che essi devono tuttavia prevedere uno sconto rispetto alla normale tariffa del contratto annuale
  • il fatto che per contratti che eccedano la durata di 5 anni vale comunque il discorso della disdetta annuale con preavviso di 60 giorni

Il consiglio rimane, salvo casi particolari, quello di stipulare contratti di durata annuale per non avere alcun tipo di problema in caso di disdetta, e di parlare dunque prima con il vostro assicuratore o broker di fiducia della questione, senza cedere alla lusinga di accettare una polizza poliennale senza prima avere valutato le possibili alternative.

 

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