Incidente in Parcheggio e Assicurazione Auto

0

Una situazione che spesso può dare adito a dubbi per quanto riguarda l’assicurazione RC Auto è quello dell’incidente avvenuto nel parcheggio, che sia quello di un supermercato, di un centro commerciale o in una piazza pubblica;

fortunatamente a seconda dei casi la soluzione per gli addetti ai lavori è a portata di mano, vediamo dunque cosa stabilisce la legge quando un sinistro coinvolge due mezzi all’interno di un’area di posteggio.

Differenza tra aree private e parcheggi privati

Innanzitutto è opportuno stabilire che la legge fa differenza tra area privata e parcheggio privato, questo per un semplice motivo:

in un’area privata non è permesso sostare, mentre in un posteggio privato chiunque è libero di parcheggiare la propria auto;

va da sé che questo genera una differenza sostanziale in caso di incidente stradale, perché se nel primo caso la vettura vittima dell’urto non doveva neppure esserci nel secondo era perfettamente autorizzata a circolare e sostare entro le linee bianche.

incidente area privata assicurazione

Parcheggi di supermercati e centri commerciali

I casi che più frequentemente generano equivoci sulla questione incidente in parcheggio e assicurazione auto sono quelli di sinistro avvenuto all’interno dell’area di posteggio di supermercati e centri commerciali, ebbene:

questo genere di parcheggi è sempre considerato privato ma ad uso pubblico, anche se è recintato, chiuso tramite sbarre o soggetto a determinati orari di apertura e chiusura (solitamente quelli dei negozi dei quali è pertinenza).

Conseguenza ovvia è che in caso di tamponamento, urto frontale, laterale o in generale di qualsiasi danno possa essere arrecato ad un’auto o una moto che sosta entro queste aree l’assicurazione RC Auto paga senza problemi il sinistro, come se questo fosse avvenuto sulla pubblica via.

Aree private: attenzione alle distinzioni

In caso di area privata vera e propria la disciplina generale prevede che non spetti alcun risarcimento in caso di incidente, dal momento che queste sono espressamente escluse dalla legge 24 dicembre 1969, che stabilisce come l’indennizzo spetti a chi circola su

strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate

andrebbe dunque provata l’equiparazione (diversamente dal caso sopra, in cui questa è data per scontata) se si vuole ottenere un risarcimento.

Due casi controversi da tenere in considerazione

Un caso controverso, sul quale la Corte di Cassazione ha dato “ragione alla parte lesa” è quello che avviene in

“area di parcheggio o sosta immediatamente confinante con la pubblica strada, soprattutto se posta allo stesso livello, quando risulti priva di recinzione o di riparo protettivo o cartello ben visibile o mezzi tutti idonei ad impedire l’accesso a persone o altrui veicoli”

in questo caso anche l’area privata deve essere considerato come una strada di uso pubblico , anche se risultasse di proprietà privata o avuta in uso o concessione esclusivi.

Altro caso in cui un’area privata pur non essendo ad uso pubblico può essere equiparata ad una zona pubblica è quello in cui un incidente dovesse iniziare sulla pubblica via per poi concludersi in un luogo privato.

 

 

Share.

Commenta qui