Polizze premorienza: cosa sono e come funzionano

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Tra le motivazioni più comuni che stanno alla base della stipula di una polizza vita c’è sicuramente la volontà di tutelarsi dal rischio di premorienza: che ci sia un mutuo da pagare piuttosto che altri motivi è bene conoscere tutte le possibilità offerte dal mondo assicurativo in casi come questo, in modo da potere compiere una scelta il più possibile consapevole;

andiamo dunque a vedere cosa sono le polizze premorienza e come funzionano.

Tutelare i propri cari in caso di morte

Dovendo dare una definizione di polizza premorienza potremmo dire che si tratta di un’assicurazione stipulata allo scopo di tutelare terze persone (i beneficiari) nel caso l’assicurato dovesse morire entro la data stabilita nel contratto;

a cosa servono questi contratti? Le motivazioni possono essere molteplici e talvolta personali, la loro funzione più frequente è tutelare la banca quando si contrae un mutuo, inserendola come beneficiaria e dandole quindi la possibilità di riscuotere la parte residua della somma dovuta, evitando così che sia il coniuge o qualcuno della famiglia a pagare in caso di premorienza;

un altro caso di stipula assai frequente è quello in cui vi è una famiglia monoreddito, in modo da tutelare i propri cari nel caso venisse a mancare l’unica fonte di sostentamento economico.

Le recenti vicende giudiziarie riguardanti il sindaco di Roma Virginia  Raggi e il suo funzionaria Salvatore Romeo (vicende sulle quali non vogliamo soffermarci perché preferiamo parlare di polizze in senso tecnico) ci hanno insegnato che una funzione ulteriore delle assicurazioni premorienza è quella di garantire un capitale in caso di decesso anche a persone che rimangono fuori dall’asse ereditario.

polizze premorienza

Polizze premorienza detraibili: facciamo chiarezza

Un argomento che suscita sempre grande curiosità in chi si trova ad avere a che fare con le polizze premorienza è quello relativo alla loro detraibilità;

su questo punto occorre fare un minimo di chiarezza, innanzitutto enunciando la regola generale, che attualmente prevede la detraibilità fiscale per

“i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 che abbiano per oggetto il rischio di morte; il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, posto che il contratto di assicurazione non ammetta la facoltà di recesso da parte   dell’assicurazione”

dal 2014 vigono inoltre i seguenti limiti di detrazione:

  • 530 € per i premi relativi a assicurazioni:
    • aventi ad oggetto rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (dal 2001);
    • vita e contro infortuni stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000;
  • 1.291,14 € al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni rischio morte o invalidità permanente di cui sopra, per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

ricordando che la cosiddetta legge sul Dopo di noi è intervenuta a favore dei disabili, elevando il limite di detraibilità dei premi aventi come beneficiario una persona con disabilità grave.

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