Legge Gelli e autoassicurazione

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Negli ultimi giorni si sta parlando parecchio della Legge Gelli, che disciplina l’assicurazione o l’eventuale autoassicurazione delle strutture sanitarie.

In molti dal 2017, anno di entrata in vigore della legge, hanno protestato poiché lasciare questa libertà in anni in cui i sinistri legati all’attività medica sono in drastico aumento potrebbe essere rischioso.

Andiamo a vedere la questione un po’più da vicino, in modo da fare chiarezza sul rapporto tra Legge Gelli e autoassicurazione.

Assicurazione obbligatoria, anzi no

Se da un lato effettivamente la Legge Gelli 24/2017  detta Legge Gelli – Bianco in materia di responsabilità medica ha aiutato a fare chiarezza su alcune tematiche, dall’altro è stata anche fonte di alcuni equivoci:

Medici più sicuri

Da un lato il testo di legge mira a fare lavorare i medici più a “cuor leggero” garantendo loro il fatto che la struttura sanitaria potrà provvedere ad eventuali risarcimenti;

in questo modo abbiamo medici che possono offrire prestazioni sanitarie più orientate alla cura effettiva del paziente e non unicamente finalizzate a prevenire il contenzioso.

Assicurazioni difficili da ottenere

Le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private sono dunque obbligate ad assicurarsi per:

  • responsabilità civile verso terzi;
  • responsabilità civile verso i prestatori d’opera;
  • danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse;
  • prestazioni svolte in regime di libera professione intramoenia, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;
  • responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
  • sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all’esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
  • sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.

Autoassicurazione: la seconda scelta

Siccome le compagnie assicurative non hanno l’obbligo a contrarre queste polizze, il legislatore con la Legge Gelli ha lasciato aperta la strada all’autoassicurazione, che in alcuni casi può essere utile anche a sopperire a franchigie troppo elevate o tariffe particolarmente onerose.

Le insidie dell’autoassicurazione

Come spesso accade in ambito assicurativo, anche in questo caso non è tutto oro quello che luccica:

se da un lato l’apertura all’ipotesi dell’autoassicurazione garantisce la struttura sanitaria dal pericolo di non trovare una polizza adatta, dall’altro apre inquietanti scenari;

le insidie, nel caso la struttura non riuscisse a farsi carico del risarcimento dovuto, si rinvengono sia per quanto riguarda la certezza del risarcimento danni del paziente sia per la seccatura che in quel caso toccherebbe al medico che dovrebbe costituirsi in giudizio.

Possibili errori nell’accantonamento

Prevedere quanti soldi stanziare a riserva per coprire i sinistri potrebbe diventare uno sforzo titanico per una struttura sanitaria, che dovrà raccogliere ed elaborare un grande quantitativo di statistiche, per non rischiare di effettuare il calcolo in maniera approssimativa.

Difficoltà nella gestione dei sinistri

Un’altra lacuna che facilmente viene rilevata quando c’è autoassicurazione è la difficoltà nella gestione dei sinistri, il che non stupisce, visto che ospedali, cliniche ecc. di certo non dispongo delle competenze necessarie per la gestione di questo genere di pratiche.

Meglio assicurazione o autoassicurazione?

In conclusione possiamo affermare che, se da un lato la cosiddetta Gelli Bianco può offrire un’opportunità ulteriore alle strutture sanitarie, l’assicurazione è di norma preferibile all’autoassicurazione, che dovrà essere tenuta in conto solamente come “ultima spiaggia” quando non si riesca a trovare una compagnia assicurativa che si proponga per assumere il rischio con franchigie relativamente contenute.

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