Non è raro imbattersi in sinistri assicurativi in cui la controparte porta un testimone oculare che sappiamo non essere stato presente sul luogo dell’incidente;
questo evento, oltre che risultare sgradevole, può produrre un notevole danno economico alla parte in causa che ha subito il sinistro, che può vedere smentita la versione dei fatti e rischia di passare ingiustamente dalla parte del torto (con conseguente aumento della classe di merito e del premio assicurativo).
Esiste un modo per difendersi quando viene portato un falso testimone oculare?
Cosa rischia chi produce falsa testimonianza? e chi chiama in causa un testimone inesistente?
Vediamo di rispondere in maniera sintetica ma esaustiva questi interrogativi.
Fornire i testimoni al momento della compilazione del CID
Secondo la legge n. 124/2017 in caso di incidente con soli danni a cose occorre indicare i testimoni al momento della compilazione del modulo di constatazione amichevole;
quando questo non avviene non sarà possibile dare loro valore in futuro, qualora dovesse esserci un processo.
Se non viene compilato il CID
Qualora non venisse compilato il modulo blu occorrerà indicare i testimoni al momento del primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione (presumibilmente la richiesta di risarcimento danni).
Ricordiamo che il Codice Civile all’art. 1913 prevede di indicare i fatti entro 3 giorni dall’accadimento.
Se nessuno comunica testimoni
Qualora nessuno comunicasse i testimoni, occorrerà attendere che la propria compagnia di assicurazioni invii una raccomandata in cui si richiedono testimonianze, ed indicarle entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Deroghe alla legge vigente
Una volta scaduti i termini, non sarà più possibile avvalersi di testimoni, a meno che non sussista una di queste condizioni:
- se ci sono stati anche danni alle persone
- se il testimone è stato identificato dalle autorità di polizia intervenute sul posto
- se l’identificazione del testimone è stata oggettivamente impossibile al momento dell’incidente
Un consiglio: segnalare l’assenza di testimoni
Un consiglio che possiamo darvi è quello di segnalare l’assenza di testimoni sulla constatazione amichevole CAI.
Sebbene questo metodo di difesa non sia mai esplicitamente citato, quando entrambe le parti dovessero sottoscrivere esplicitamente l’assenza di testimoni ci troveremo ad avere un efficace deterrente contro le false testimonianze.
Falsa testimonianza: cosa si rischia?
Veniamo ora al secondo punto della nostra discussione:
cosa rischia un falso testimone che dichiari all’assicurazione una versione dei fatti inventata?
La risposta è contenuta nell’art. 642 del Codice penale:
Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.”
Le pene sono dunque di un certo rilievo, ma perché la truffa sia punibile devono sussistere due requisiti:
- deve esserci una querela di parte
- il danno arrecato deve essere intenzionale
il testimone che in buona fede dovesse ricordare male qualcosa non sarà dunque punibile, la pena viene inflitta solamente a chi produce intenzionalmente una dichiarazione falsa.
Procurarsi le prove della falsa testimonianza
Chiudiamo questa breve guida ricordandovi che per smascherare un falso testimone occorre avere delle prove;
sembra scontato, ma è sempre bene tenerlo a mente, poiché se non dovessero essere prodotte prove sufficienti si rischia di essere a propria volta incriminati per calunnia.