Tornano i 15 giorni di tolleranza nell’assicurazione RC Auto

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I 15 giorni di tolleranza nell’assicurazione RC Auto sono senz’altro uno degli elementi che ha fatto maggiormente parlare di sé tra tutti i provvedimenti inseriti nel Decreto Sviluppo 2.0 del dimissionario governo Monti.

Vediamo cosa è previsto per il 2013, dal momento che ci sono state non poche variazioni rispetto ai provvedimenti votati nelle settimane precedenti.


Federalismo fiscale R.C. Auto

Sì ai 15 giorni no al tacito rinnovo

Alla fine il governo Monti ha deciso di “salvare capra e cavoli” e di fare -come auspicato in passato anche dai nostri lettori- una norma tutta a favore del consumatore, da un lato abolendo il tacito rinnovo, e dall’altro mantenendo i 15 giorni di tolleranza nell’assicurazione RC Auto che spesso e volentieri salvano il portafoglio di qualche proprietario di veicolo a motore distratto o ritardatario. Sollievo anche da parte di assicuratori e broker, che per quanto si impegnino a comunicare i rinnovi prima della scadenza sanno bene come l’imprevisto in un modo o nell’altro sia spesso dietro l’angolo, e che non è impossibile -anche se dotati di una buona organizzazione- dovere risolvere all’ultimo momento le complicazioni derivanti da un rinnovo.

Cosa cambia rispetto alla vecchia legge?

Per sgombrare il campo dai dubbi facciamo chiarezza sul discorso relativo o obbligo di disdetta e periodo di comporto: nel 2013 e da lì in avanti non sarà necessario mai più per alcun motivo inviare una disdetta alla propria compagnia assicurativa, per quanto riguarda il ramo RCA, nemmeno se il premio da pagare dovesse essere inferiore rispetto all’anno precedente. Diversamente da quanto annunciato durante la stesura del Decreto Sviluppo 2.0 tuttavia, rimarrà in vigore il periodo di comporto di 15 giorni dopo la scadenza annuale e nelle scadenze intermedie (ad esempio la semestralità), allo scopo di tutelare l’automobilista il più possibile da distrazioni o dimenticanze.

Art. 170 bis Codice delle Assicurazioni: durata del contratto

La stesura definitiva dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni è dunque la seguente:

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’Art. 1899, commi 1 e 2 del Codice Civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’art.170, comma 3 del presente Codice.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.

Un testo a tutto favore dell’assicurato insomma, che getta una ventata di ottimismo su un 2013 che per la prima volta dopo diversi anni a questa parte sembra fare intravedere una luce in fondo al tunnel agli assicurati di tutta Italia.

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