Il caso di incidente senza collisione è uno dei più controversi in assoluto nella casistica dei sinistri stradali: cerchiamo di capire come si comportano le assicurazioni e come viene attribuita la colpa per questo tipo di incidente.
Concorso di colpa: la soluzione preferita
Le compagnie di assicurazione in caso di incidente senza collisione tendono ad applicare il secondo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, che non è pensato per questo genere di situazioni e recita:
nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
Si tratta, come anticipato, di un modo troppo sbrigativo di risolvere una controversia che diversamente andrebbe per le lunghe, ma ha senso applicare questo comma (che come vedete è pensato per la collisione) solo se entrambe le parti in causa sono d’accordo nell’accollarsi il concorso di colpa.
Cosa succede se una delle due parti ha torto
La situazione si complica notevolmente quando una delle due parti in causa ritiene di avere palesemente ragione (pensiamo ad esempio al caso di un motociclista che cade per evitare la manovra azzardata di un automobilista, tipico caso di incidente senza collisione ma che può provocare lesioni anche serie a chi guida la moto.
In questo caso difficilmente il motociclista infortunato accetterà il concorso di colpa, e si adopererà per ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa della controparte.
L’art. 2054 del Codice Civile al primo comma dà la linea guida per questo tipo di casistica:
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ne consegue che chi ha compiuto una manovra azzardata potrebbe essere chiamato a dimostrare (anche in sede di giudizio, se la pratica dovesse andare per vie legali) di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Principio informatore della circolazione stradale
In questo caso interviene in aiuto del danneggiato il Codice della Strada, con il principio informatore della circolazione (art. 140 CdS) che recita:
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Questo significa che oltre a fare il possibile per evitare di danneggiare il prossimo, quando si guida occorre anche -di base- non comportarsi in maniera pericolosa, né intralciare le manovre altrui.
Questo articolo risulta di particolare utilità quando, in caso di incidente senza collisione, dagli accertamenti non dovesse emergere con chiarezza una condotta tale per cui una delle due parti in causa non possa essere ritenuta di fatto colpevole di non avere fatto il possibile per evitare il danno (pensiamo ad esempio a vistose tracce di frenata, indice del tentativo da parte del colpevole di evitare l’urto).
Chi ritiene di essere nel giusto può evitare il concorso di colpa
In definitiva, anche se le compagnie di assicurazione nel dubbio tentano di accordare una corresponsabilità tra le parti, questa può essere evitata quando si ha palesemente ragione, anche se il nostro consiglio in questi casi è quello di tutelarsi, facendo intervenire le Forze dell’Ordine che procederanno ai rilievi e verbalizzeranno quanto emerso.
L’intervento delle Forze dell’Ordine è spesso determinante in questo genere di controversie, e per agevolare il lavoro degli agenti -e concorrere a una ricostruzione efficace- consigliamo inoltre di non spostare i mezzi dal luogo dell’incidente fino all’intervento della pattuglia.